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Fattura
differita (Italia) - I dati obbligatori
Come il DDT, anche la fattura deve essere stampata in duplice copia, una per il venditore e l’altra per l’acquirente. La fattura si considera emessa quando è spedita alla controparte, quando è consegnata o inviata tramite internet e fax. Per lo stesso art.2220 del Codice Civile, deve anche essere conservata per almeno dieci anni. L’art. 21 D.P.R. 633/72 stabilisce quali sono i dati che obbligatoriamente devono essere esposti nella fattura: ::
ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o
domicilio del venditore e acquirente; Gran parte delle informazioni sopraccitate è solo un richiamo del contenuto dei DDT; altre, invece, sono caratteristiche peculiari della fattura, in particolare gli importi monetari e l’IVA. Tab. 14 – Requisiti obbligatori nella Fattura Differita comuni al DDT
Dalla ripetizione dei dati tra un documento e l’altro si intuisce che il travaso delle informazioni può essere realizzato attraverso il computer: il programma, infatti, si preoccupa di generare la fattura con gli stessi elementi comuni al DDT che l’ha preceduta. Questo automatismo ha il nome tecnico di «evasione dei documenti» o «fatturazione differita». Ne verificheremo di seguito l’utilità con il software gestionale STARLight. Riprendiamo ora nel dettaglio tutti i valori caratteristici della fattura differita. |